Nomina Giudice Popolare di Corte di Assise

Informazioni generali:

La legge italiana prevede che per tutti i processi penali celebrati in Corte d’Assise o in Corte d’Assise d’Appello il collegio giudicante sia formato da due giudici togati e sei (Corte d’Assise) o otto (Corte d’Assise d’Appello) giudici popolari.

Questi ultimi sono cittadini italiani chiamati a formare le Corti insieme ai giudici togati.

Per ogni Corte di Assise e per ogni Corte di Assise di Appello è formata una lista sia per i giudici popolari ordinari, sia per i giudici popolari supplenti.

I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste comunali che vengono aperte ogni 2 anni (anni dispari; la domanda va presentata entro il 31 luglio).

Chi non può fare il Giudice Popolare:

Dalla nomina a Giudice Popolare sono esclusi i magistrati e i funzionari in servizio all'ordine giudiziario, gli appartenenti alle Forze Armate e alla Polizia, i membri di culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Nomina e requisiti:

La nomina a giudice popolare viene effettuata dal Presidente del Tribunale ed è subordinata ad alcuni requisiti necessari:

  • la cittadinanza italiana;

  • l'età compresa tra i 30 e i 65 anni;

  • il godimento dei diritti civili e politici;

  • la buona condotta morale;

  • titolo di studio: licenza di Scuola Media Inferiore (per la Corte di Assise) e licenza di Scuola Media Superiore (per la Corte di Assise di Appello).

Gli elenchi dei giudici popolari vengono aggiornati con cadenza biennale;

Una volta ottenuta la nomina, questa ha la durata di 3 mesi, a meno della prosecuzione del processo.

Gli iscritti all'albo dei giudici popolari hanno l'obbligo di prestare servizio quando vengono chiamati.

Chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l’esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta idonea certificazione medica.

Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.

Il compenso giornaliero è quello stabilito per legge e tiene conto di eventuali rimborsi per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza, e di eventuali indennità di trasferta o aggiuntive.

Attualmente ai giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione.

Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

A chi rivolgersi:

La domanda, in carta semplice, con la quale si dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge sopra richiamati e si chiede l’inserimento nell’albo dei giudici popolari dev’essere presentata al Sindaco del Comune di residenza.

Obblighi del datore di lavoro:

Data l’obbligatorietà dell’Ufficio di Giudice Popolare, il datore di lavoro della persona chiamata a svolgere le funzioni di Giudice popolare è obbligato a concedere un permesso (che può essere retribuito o non retribuito) per l’assolvimento dell’ufficio stesso per tutta la durata dell’incarico.