Accettazione eredità

Cos’è

L’eredità si acquista con l'accettazione che, se esercitata, produce i suoi effetti sin dal momento in cui si è aperta la successione.

Il diritto di accettazione sorge in testa al chiamato all'eredità dal momento della apertura della successione.

Se il chiamato all’eredità muore senza aver esercitato il suo diritto, questo si trasmette ai suoi eredi.

Una volta esercitata l’accettazione non sarà più possibile revocarla.

L’eredità può essere accettata secondo due modalità (secondo l’art. 470 c.c.):

  1. accettazione pura e semplice.

    In questo caso l’erede accetta provocando la confusione del suo patrimonio con quello del de cuius; di conseguenza l’erede subentra nel patrimonio del defunto succedendogli sia nell’attivo che nel passivo, egli, perciò è tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche se superano il valore dell’attivo.

  2. Accettazione eredità con beneficio d'inventario

    In questo caso l’erede, per evitare la confusione del suo patrimonio con quello dell’erede, accetta con beneficio d’inventario. In tal modo risponderà dei debiti che gravano sull’eredità solo nei limiti del valore dell’attivo del patrimonio del defunto.

Normativa

Artt. 470 e segg. del codice civile. Anteprima foto - Logo Normattiva

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Rapporti con istituti affini

Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate (l’esecutore testamentario, i chiamati all’eredita', i creditori del defunto e tutti coloro che possono avere diritto alla successione) possono chiedere l’apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione (Art. 752 e segg. codice civile).

L’istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto.

All'apposizione dei sigilli procede il Tribunale.

Per la conservazione dei beni sigillati il Giudice nomina un custode.

Se alcuno degli eredi è incapace, non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore o un curatore speciale.

Per l’istanza di apposizione dei sigilli all’eredita' occorrono:

  • ricorso e relativa nota di iscrizione
  • contributo unificato di € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione)
  • marca di € 27,00
  • certificato di morte
  • atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi
  • versamento per la registrazione di € 200,00 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell’atto.

Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione.

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di una delle stesse persone indicate che possono chiederne l'apposizione.

La rimozione è disposta con decreto e non può avvenire se non dopo tre giorni su istanza delle persone legittimate. Chiunque ha interesse può fare opposizione.

Nota bene

Il chiamato che muoia senza aver accettato, trasmette ai suoi eredi il suo patrimonio insieme al diritto di accettare l’eredità che gli era stata devoluta, per cui se gli eredi rinunceranno all’eredità propria del defunto, rinunceranno anche all’eredità che questo aveva diritto di accettare.

Informazioni utili

Qualunque sia la modalità di accettazione il chiamato all' eredità ha 10 anni di tempo per decidere se accettare o meno. Se entro 10 anni non si manifesta l' accettazione si perde ogni diritto sull' asse ereditario, che si devolve secondo le regole stabilite per legge.

Eccezioni: chiunque ne abbia interesse può chiedere all' autorità giudiziaria il restringimento dei tempi. La mancata accettazione entro i tempi fissati dall'autorità giudiziaria significherebbe rinunciare all' eredità.

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