Rinuncia di eredità
Normativa
Artt. 519 e segg. codice civile.
Cos’è
La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a termini o condizioni, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è revocabile entro il termine di dieci anni dalla morte del de cuius, a condizione che un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Alla revoca della rinuncia dovrà seguire l’accettazione espressa dell’eredità, da formalizzare esclusivamente dinanzi al Notaio.
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari, se ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto o se, comunque, ha compiuto altri atti di accettazione tacita.
Dove
La rinuncia può essere ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Gli atti verbalizzati all’estero dall’autorità consolare competente devono essere trasmessi al Tribunale per l’iscrizione nel registro delle successioni.
Per il Tribunale di Monza: Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – Via De Amicis, 17 (4° piano)
Chi
Maggiorenni: i rinuncianti si devono presentare personalmente. Se un rinunciante è impossibilitato a presenziare personalmente può delegare un soggetto terzo esclusivamente mediante procura notarile (da produrre in originale il giorno dell’appuntamento).
Minorenni: si devono presentare i genitori in loro rappresentanza, muniti di copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare, territorialmente competente in virtù del luogo di residenza del minore.
Interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno: si devono presentare, rispettivamente, il tutore o il curatore o l’amministratore di sostegno, muniti di copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare competente.
Come procedere
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1. E’ necessario richiedere un appuntamento presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, esclusivamente via email all’indirizzo attiesuccessioni.tribunale.monza@giustizia.it, inviando, da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, il “Modulo richiesta appuntamento rinuncia-accettazione con b.i con dich. sost.”, opportunamente compilato e corredato degli allegati necessari.
NOTA BENE
Nel caso in cui il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, può rendere la dichiarazione di rinuncia nel termine di prescrizione del diritto (10 anni).
Al contrario, se il chiamato all’eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari (tutti o alcuni) e intenda rinunciare all’eredità, egli deve rendere la dichiarazione entro 3 mesi dal decesso.
L’ufficio, dopo avere visionato i documenti e verificata la loro regolarità, fisserà la data per la redazione dell’atto, riscontrando la e-mail ricevuta. -
2. Il giorno di stesura del verbale di rinuncia di eredità occorre:
- esibire tutti i documenti trasmessi a mezzo e-mail (si veda elenco contenuto nel “Modulo richiesta appuntamento rinuncia-accettazione con b.i con dich. sost.”)
NOTA BENE
I documenti di identità dei partecipanti all’atto dovranno essere esibiti in originale
- una marca da bollo da € 16,00 da applicare all’originale dell’atto;
- effettuare il versamento bancario/postale di € 200,00 attraverso il modello F24 che verrà fornito direttamente dal Cancelliere dopo la redazione dell’atto.
NOTA BENE
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria inderogabilmente il giorno dell’atto.
- è prevista la redazione di un unico verbale per rinuncianti aventi il medesimo grado di parentela rispetto al defunto. In caso di più gradi di parentela verranno redatti altrettanti atti e saranno quindi necessari più pagamenti (un atto per ciascun grado di parentela e, dunque, un pagamento per ciascun atto). -
3. Non è possibile il ritiro immediato della copia del verbale di rinuncia, in quanto atto soggetto a registrazione.
Trascorsi circa 2 mesi dalla redazione dell’atto, invece, è possibile ritirarne copia conforme recandosi in Cancelleria il lunedì dalle ore 12 alle ore 13 (senza necessità di appuntamento).
Per ciascuna copia richiesta occorrono:
una marca da bollo da € 16,00,
ricevuta di pagamento dei diritti di copia da € 11,80 tramite PagoPA.
La copia potrà essere consegnata al rinunciante o ad una terza persona munita di delega (con copia del documento di identità del delegato e del delegante).
“Istruzioni per utenti atti in materia successoria”