Rinuncia di eredità
Cos’è
La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a termini o condizioni né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.
La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è revocabile entro il termine di dieci anni dalla morte del de cuius, a condizione che un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.
Alla revoca della rinuncia dovrà seguire l’accettazione espressa dell’eredità da formalizzare dinanzi al Notaio.
Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.
Chi può richiedere
I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza muniti di autorizzazione del giudice tutelare.
Nel caso di interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno o minori, il tutore, il curatore, l’amministratore di sostegno o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la rinuncia all’eredità devoluta ai predetti soggetti al Giudice Tutelare competente.
Dove
La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato, nonché dall’autorità consolare per gli atti all’estero.
Per il Tribunale di Monza – Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – Via De Amicis, 17 – 4° piano
Come si svolge
La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio, dall’autorità consolare o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).
- Per la rinuncia va richiesto un appuntamento alla cancelleria del Tribunale esclusivamente via email all’indirizzo di PEO attiesuccessioni.tribunale.monza@giustizia.it
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Per poter fissare l’appuntamento occorrono:
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certificato di morte in carta semplice
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certificato ultima residenza del defunto
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copia del codice fiscale del rinunciante e del defunto
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copia del documento d’identità del rinunciante e del defunto
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autorizzazione del Giudice Tutelare (per minorenni, amministrati, interdetti e inabilitati)
La documentazione va allegata in formato PDF alla email con la quale si chiede l’appuntamento. L’ufficio, dopo avere visionato i documenti e verificata la loro regolarità, fisserà la data per la redazione dell’atto, riscontrando la email ricevuta. I documenti dovranno essere, in tale sede, consegnati e/o esibiti, pena l’irricevibilità della richiesta.
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Il giorno dell’atto occorre
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presentare una marca da bollo da € 16,00 da applicare all’originale dell’atto
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effettuare un versamento di € 200,00 da eseguire in esattoria, in banca o in posta a favore dell’ufficio delle entrate (il cancelliere rilascerà dopo la firma dell’atto un fac-simile per il versamento munito del numero di iscrizione a ruolo)
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la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente avvenire il giorno dell’atto
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Dopo circa sessanta giorni dalla firma dell’atto si potrà ritirare copia conforme all’originale della rinunzia nella giornata del lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00 presentando allo sportello della cancelleria:
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una marca da bollo da € 16,00
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una marca da bollo da € 11,80
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La documentazione può essere presentata - con le modalità di cui innanzi - anche solo da uno degli interessati. Per la formalizzazione e la firma dell’atto è invece necessaria la presenza di tutti coloro che devono rinunciare.
Effetti
I creditori del chiamato all'eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod. civ.).
Nota bene
Chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine (ai sensi dell’art. 749 cod.proc.civ.) entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinunzia all’eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.
La rinuncia può essere revocata dal rinunciante osservando le stesse formalità previste in caso di rinuncia ovvero tramite dichiarazione da effettuare presso la cancelleria del Tribunale competente allegando anche il verbale di rinuncia all’eredità
Costi
Per la rinuncia:
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1 marca da bollo da € 16,00;
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€ 200,00 per il pagamento dell’imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell’appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modello F24 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria la quale provvederà all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro – Atti Giudiziari.
Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia
Nel caso in cui il ritiro non possa essere effettuato dallo stesso rinunciante, il giorno fissato per la redazione dell’atto, deve essere indicato il nome della persona che vi provvederà in sostituzione.
Tempi
Termini per la presentazione:
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se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
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se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente (in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti). Non è ammessa la presenza in cancelleria di persone estranee all’atto, ad eccezione di accompagnatori nei casi di specifiche e comprovate esigenze.
È importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.
La formazione dell’atto avverrà il giorno stesso dell’appuntamento.