Accettazione eredità
Normativa
Artt. 470 e segg. e art.484 del codice civile.
Cos’è
L’eredità si acquista con l'accettazione che, se esercitata, produce i suoi effetti sin dal momento in cui si è aperta la successione (ossia dal momento della morte del defunto).
Il diritto di accettare sorge in testa al chiamato all'eredità dal momento della apertura della successione e può essere esercitato entro 10 anni. Se entro tale termine non si manifesta l'accettazione, si perde ogni diritto sull' asse ereditario, che si devolverà secondo le regole stabilite per legge.
Se il chiamato all’eredità muore senza aver esercitato il suo diritto, questo si trasmetterà ai suoi eredi.
Una volta manifestata l’accettazione, non sarà più possibile revocarla.
L’eredità può essere accettata secondo due modalità (secondo l’art. 470 c.c.):
- Accettazione pura e semplice.
La dichiarazione di accettazione pura e semplice non deve essere iscritta nel registro successioni; pertanto, non può essere verbalizzata dal Cancelliere. In questo caso si evita la confusione del patrimonio dell’erede con quello del de cuius. Di conseguenza, l’erede risponderà dei debiti che gravano sull’eredità solo nei limiti del valore dell’attivo del patrimonio del defunto.
Per legge, sono obbligati ad accettare con beneficio di inventario:
- i minori e gli interdetti (art. 471 c.c.);
- i minori emancipati e gli inabilitati (art. 472 c.c.)
- le persone giuridiche, le associazioni, le fondazioni e gli enti non riconosciuti, escluse le società commerciali (art. 473 c.c.).
La dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario deve essere iscritta nel registro delle successioni; pertanto, deve essere verbalizzata dal Cancelliere del luogo in cui si è aperta la successione o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Per produrre i suoi effetti, l’accettazione con beneficio di inventario deve essere seguita o preceduta dalla redazione dell’inventario
Dove
La dichiarazione di accettazione d’eredità con beneficio d’inventario può essere ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
Gli atti verbalizzati all’estero dall’autorità consolare competente devono essere trasmessi al Tribunale per l’iscrizione nel registro delle successioni.
Per il Tribunale di Monza: Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – Via De Amicis, 17 (4° piano)
Chi deve presenziare all'atto
Maggiorenni: gli accettanti si devono presentare personalmente. Se un accettante è impossibilitato a presenziare personalmente può delegare un soggetto terzo esclusivamente con procura notarile (da produrre in originale il giorno dell’appuntamento).
Minorenni: si devono presentare i genitori in loro rappresentanza, muniti di copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare territorialmente competente in virtù del luogo di residenza del minore.
Interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno: si devono presentare, rispettivamente, il tutore o il curatore o l’amministratore di sostegno, muniti di copia conforme dell’autorizzazione del giudice tutelare competente.
Come procedere
-
1. E’ necessario richiedere un appuntamento presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale, esclusivamente via email all’indirizzo attiesuccessioni.tribunale.monza@giustizia.it, inviando, da un indirizzo di posta elettronica ordinaria, il “Modulo richiesta appuntamento rinuncia-accettazione con b.i con dich. sost.”, opportunamente compilato e corredato degli allegati necessari.
NOTA BENE
Nel caso in cui il chiamato all’eredità non sia nel possesso dei beni ereditari, può rendere la dichiarazione di accettazione nel termine di prescrizione del diritto di accettare (10 anni).
Al contrario, se il chiamato all’eredità si trovi nel possesso dei beni ereditari (tutti o alcuni) e intenda accettare l’eredità con beneficio d’inventario, egli deve rendere la dichiarazione entro 3 mesi dal decesso, altrimenti sarà considerato erede puro e semplice. In questo caso è necessario inviare, insieme al resto della documentazione, anche il “Modulo autocertificazione domicilio e possesso beni”, opportunamente compilato.
L’ufficio, dopo avere visionato i documenti e verificata la loro regolarità, fisserà la data per la redazione dell’atto, riscontrando la e-mail ricevuta. -
2. Il giorno di stesura del verbale di accettazione di eredità con beneficio di inventario occorre:
- esibire tutti i documenti trasmessi a mezzo e-mail (si veda elenco contenuto nel “Modulo richiesta appuntamento rinuncia-accettazione con b.i con dich. sost.”)
NOTA BENE
I documenti di identità dei partecipanti all’atto dovranno essere esibiti in originale
- presentare una marca da bollo da € 16,00 da applicare sull’originale dell’atto;
- effettuare il versamento bancario/postale di € 294,00 attraverso il modello F24 che verrà fornito direttamente dal Cancelliere dopo la redazione dell’atto.
NOTA BENE
La ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria inderogabilmente il giorno dell’atto.
- è prevista la redazione di un unico verbale per accettanti aventi il medesimo grado di parentela rispetto al defunto. In caso di più gradi di parentela verranno redatti altrettanti atti e saranno quindi necessari più pagamenti (un atto per ciascun grado di parentela e, dunque, un pagamento per ciascun atto). -
Per il ritiro immediato della copia dell’atto, in attesa di trascrizione, occorre effettuare il pagamento dei diritti di copia da € 4,41 tramite PagoPA.
Trascorsi circa 2 mesi dalla redazione dell’atto, invece, è possibile ritirarne copia conforme recandosi in Cancelleria il lunedì dalle ore 12 alle ore 13 (senza necessità di appuntamento). Per ciascuna copia richiesta occorrono:
- una marca da bollo da € 16,00,
- ricevuta di pagamento dei diritti di copia da € 11,80 tramite PagoPA.
La copia potrà essere consegnata all’accettante o ad una terza persona munita di delega (con copia del documento di identità del delegato e del delegante).