Ammortamento di assegno, cambiali, libretto o certificati di deposito

Cos’è

È una procedura che priva di validità verso i terzi un titolo (ad esempio assegno, libretto, cambiale) smarrito, distrutto o rubato e consente di ottenere un decreto che ne autorizza il pagamento o il duplicato.

Normativa

Artt. 2006 - 2016 - 2027 codice civile - R.D. n..1736/1933 (per assegni bancari e circolari al portatore) – R.D. n.1669/1933 (per cambiali) – L. n. 948/1951 (per titoli rappresentativi di depositi bancari: libretti, certificati e polizze di pegno al portatore).
normattiva

Chi

Chi aveva il possesso del titolo smarrito, distrutto o rubato. In caso di cambiale ipotecaria, l’ammortamento (inteso come mera duplicazione del titolo smarrito) può essere chiesto anche dal debitore che, provato l’avvenuto pagamento, abbia interesse a richiedere al Conservatore dei Registri Immobiliari la cancellazione dell’ipoteca con annotazione sul titolo cartaceo.

Dove

Presso il Tribunale di Monza - Cancelleria Volontaria giurisdizione - via De Amicis 17 - palazzina Asl - IV piano (alle spalle del palazzo di Giustizia)

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.

NOTA BENE:

  • per la cambiale, vaglia cambiario ed assegno bancario si può richiedere al Tribunale del luogo di residenza del richiedente.
  • per l’assegno circolare e vaglia postale trasferibile si può richiedere al Tribunale ove si trova una agenzia dell’Istituto di credito emittente o al Tribunale del luogo in cui è domiciliato il richiedente.

  • per i libretti, certificati di deposito bancario al portatore o altra forma analoga (fondi comuni di investimento) si deve richiedere al Tribunale ove si trova la filiale dell’Istituto emittente.
  • per i vaglia postali occorre distinguere:

    • nel caso in cui il vaglia postale trasferibile sia smarrito, sottratto o distrutto dopo la consegna al beneficiario, il beneficiario stesso può farne denunzia alle autorità competenti, trasmettere a Poste Italiane copia della denuncia stessa per l’apposizione del blocco pagamento, e richiedere in Tribunale l’ammortamento seguendo la procedura valida per l’assegno circolare;
    • per i vaglia postali emessi con la clausola di non trasferibilità od altra equipollente, nei casi di distruzione, smarrimento o sottrazione, dopo la consegna al beneficiario, non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il beneficiario ha il diritto di ottenere, presso un qualsiasi istituto di credito, dopo venti giorni dalla denunzia alle autorità competenti, il pagamento del vaglia postale presentando copia della denuncia e sempre che il vaglia non risulti già pagato;
    • qualora, per causa imputabile a Poste Italiane, lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione del vaglia postale avvenga prima della consegna al beneficiario, l’importo del vaglia e le relative commissioni sono rimborsati al mittente.

Come si svolge

  1. Il legittimo proprietario del titolo deve fare la denuncia dello smarrimento, distruzione o sottrazione all’autorità giudiziaria tramite Polizia e/o Carabinieri.
  2. Solo per i libretti, i certificati di deposito, le polizze di pegno, le azionidenunciare lo smarrimento, distruzione o sottrazione all'Istituto emittente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
  3. Compilare il modulo C03-RICHIESTA DI AMMORTAMENTO TITOLI
  4. Consegnare in Tribunale, Cancelleria di Volontaria Giurisdizione [vedi Costi]:

    Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di ammortamento con il quale dichiara inefficace il titolo ed autorizza la banca a rilasciare il duplicato o ne autorizza il pagamento

    È possibile controllare quando il giudice ha emesso il decreto collegandosi al sito www.tribunale.monza.it servizio "Controlla lo stato del tuo provvedimento"

    Quando il Giudice ha emesso il provvedimento:

    • modulo compilato di ‘Richiesta di ammortamento’
    • Nel caso di ammortamento di cambiale/assegno, documentazione comprovante il diritto del portatore/creditore, ossia documentazione a sostegno dell’obbligazione sottostante l’emissione del titolo in suo favore e, quindi, a sostegno del diritto ad ottenere il pagamento del relativo importo
    • copia della denuncia all’autorità giudiziaria dalla quale risulti chi è il proprietario del titolo
    • (se necessaria) copia della denuncia all'Istituto emittente e copia della ricevuta di ritorno.
  5. Ritirare il decreto presso la Cancelleria ed effettuare presso l’Ufficio Copie del Tribunale DUE COPIE autentiche del provvedimento. Per l’assegno bancario effettuare TRE COPIE [vedi Costi]

  6. Portare le copie agli Ufficiali Giudiziari di Monza (Via Nino Bixio, 2) per la notifica [vedi Costi] all’Istituto emittente. Per l’assegno bancario è necessario notificare anche al traente ed al trattario.

  7. Nel caso in cui nel decreto del Giudice sia prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (sempre previsto per assegni, cambiali, azioni, polizze di carico) portare una copia semplice del decreto alla Libreria dello Stato a Milano oppure alla Libreria dell’Arengario di Monza (Via Achille Mapelli, 4) [vedi Costi].

  8. Dopo circa 15 giorni ritirare l’Attestazione di avvenuta notifica presso gli Ufficiali Giudiziari di Monza.

  9. Fotocopiare la Gazzetta Ufficiale che riporta la pubblicazione del decreto oppure, in tutti gli altri casi, trascorso il termine indicato nel decreto, tornare in Banca e ritirare la certificazione ove risulti che il decreto è stato affisso.

  10. Compilare il modulo C06-RICHIESTA CERTIFICATO NON OPPOSIZIONE A AMMORTAMENTO (Presso il Tribunale di Monza - Cancelleria delle Iscrizioni a Ruolo – 4° piano)

  11. Trascorso il termine indicato nel decreto consegnare in Tribunale, Ufficio Iscrizioni a ruolo (4° piano) [vedi Costi]:

    • Attestazione di avvenuta notifica rilasciata dagli Uffici Giudiziari di Monza (Punto 8)

    • Fotocopia Gazzetta Ufficiale o certificazione di avvenuta affissione rilasciata dalla Banca (Punto 9)

    • Modulo compilato di richiesta di ‘Certificato di non interposta opposizione’ (Punto 10)

  12. Dopo circa 15 giorni ritirare il Certificato di non interposta opposizione ed effettuare presso l’Ufficio Copie del Tribunale una copia autentica del certificato [vedi Costi].

  13. Consegnare il Certificato di non interposta opposizione in Banca.

Costi

Per la Richiesta di Ammortamento (Punto 3):

  • € 98,00 di contributo unificato
  • € 27,00 di marca per diritti (Punto 6)

Per il ritiro delle copie del decreto (Punto 5) è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

Per il certificato non interposta opposizione (Punto 11)

  • € 16,00 di marca amministrativa
  • € 16,00 di marca atti giudiziari
  • € 3,84 di diritti di cancelleria

Il contributo unificato può essere pagato presso:

  • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
  • le banche utilizzando il modello F23
  • le tabaccherie e i concessionari della riscossione

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.