Riabilitazione a seguito di titolo protestato (assegno/cambiale)

Cos’è

È una procedura che serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno/cambiale e ha l’effetto della cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti.

Normativa

Art. 17 L. n°108/96, come modificato dall’art. 3 L. n°235/2000, dall'art.13 D.L.vo n°150/11 e dall’art.1 L. n°3/2012. normattiva

Chi ne ha diritto

Il debitore che abbia adempiuto all’obbligazione per la quale il protesto è stato levato (ossia il debitore che abbia pagato successivamente), e che non abbia subito ulteriore protesto nell'arco dell'anno successivo alla levata di protesto.

Nel solo caso di protesto di cambiale, e solo qualora il pagamento del relativo importo sia intervenuto entro 12 mesi dalla levata del protesto, la cancellazione può essere richiesta al Presidente della Camera di Commercio territorialmente competente

 In caso di più protesti (di assegni o cambiali) levati nel triennio a carico del medesimo soggetto, l'istanza di riabilitazione può essere accolta, purchè sia provato l’adempimento delle obbligazioni sottostanti ed ancorché non intercorra il periodo minimo di un anno tra ciascuno dei protesti pregressi, reputandosi realizzata la condizione di legge per la sola assenza di ulteriore protesto nell’anno successivo all’ultimo protesto levato.

Dove

La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

Tribunale di Monza - Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – via De Amicis 17 – quarto piano

Per gli orari di apertura consultare la pagina dell’ufficio.

Per carenze di organico la cancelleria non può purtroppo fornire informazioni telefoniche.

Come

  1. Recarsi alla Camera di Commercio e richiedere - utilizzando il modulo ‘Visure e certificati’ - la visura dalla quale risulti che il soggetto protestato (persona fisica o società in persona dei legali rappresentanti) non ha subito altri protesti se non quello per il quale chiede la riabilitazione [vedi Costi].

    N.B.: il certificato, per coprire l'anno, deve essere rilasciato dopo un anno e un mese (se la data del protesto è compresa dall'1 al 26), dopo un anno e due mesi (se la data del protesto è compresa tra il 27 e il 31) e comunque va richiesto dopo il giorno 20 di quel mese.

  2. Farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del creditore, con sottoscrizione autenticata, ovvero con allegata fotocopia del documento d'identità dello stesso. Il creditore può utilizzare il modulo C02-DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  DI ATTO DI NOTORIETA PER AVVENUTO PAGAMENTO.

    Nel caso di più girate occorrono le dichiarazioni di pagamento di tutti i giratari.

    N.B.: è possibile, in alternativa, aprire presso un Istituto di Credito un deposito infruttifero vincolato al portatore dello stesso valore del titolo protestato. In questo caso è necessario farsi rilasciare dall’Istituto di Credito una Attestazione di Deposito.

  3. Compilare il modulo C01-RICHIESTA DI RIABILITAZIONE

  4. Consegnare in Tribunale, Cancelleria di Volontaria Giurisdizione [vedi Costi]:

    • Modulo compilato di Richiesta di Riabilitazione (Punto 3)

    • Visura rilasciata dalla Camera di Commercio (Punto 1)

    • Il titolo protestato in originale (nel caso in cui la persona non riesca a procurarsi l’originale del titolo, può tentare di recuperarne copia presso il notaio che ha levato il protesto, o presso la Banca d’Italia se protesto di assegno postale)

    • Dichiarazione di avvenuto pagamento o Attestazione di Deposito (Punto 2)

    Il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di Riabilitazione con il quale autorizza la Camera di Commercio a cancellare il richiedente dal registro informatico dei protesti. In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello entro 30 giorni dalla comunicazione di diniego (ovvero 60 se il ricorrente risieda all’estero).

    N.B. È possibile controllare quando il giudice ha emesso il decreto collegandosi al sito www.tribunale.monza.it servizio ‘Controlla lo stato del tuo provvedimento’.

    Quando il Giudice ha emesso il provvedimento:

  5. Ritirare il decreto presso la Cancelleria ed effettuare presso l’Ufficio Copie del Tribunale una copia autentica del provvedimento [vedi Costi].

  6. Portare la copia del decreto presso la Camera di Commercio e compilare il modulo ‘Domanda di cancellazione protesti per avvenuta riabilitazione’ producendo gli allegati necessari [vedi Costi]. La Camera di Commercio si occuperà di concludere tale pratica alla fine della quale il protesto si potrà considerare come mai avvenuto.

Costi

Per Richiesta di Riabilitazione (Punto 4):

  • € 98,00 di contributo unificato
  • € 27,00 di marca per diritti forfetizzati

Per il ritiro delle copie del decreto (Punto 5) è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

 Il contributo unificato può essere pagato presso:

  • gli uffici postali utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
  • le banche utilizzando il modello F23
  • le tabaccherie e i concessionari della riscossione.

Tempi

20 giorni per il decreto di riabilitazione.

Informazioni Utili

Camera di Commercio di Monza e Brianza - Ufficio protesti cambiari Piazza Cambiaghi, 9 - 20052 Monza

tel. 039 28071 (centralino)

Orari di apertura al pubblico: 8.45 - 13.00 da lunedì a giovedì, 8.45 - 12.30 venerdì

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Vi ricordiamo che, non essendo un servizio di consulenza legale, non è possibile richiedere informazioni specifiche e personalizzate su singoli casi.