Apposizione sigilli

Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate (l’esecutore testamentario, i chiamati all’eredità, le persone che convivevano con il defunto, i creditori del defunto e tutti coloro che possono avere diritto alla successione) possono chiedere l’apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione (art. 752 e segg. codice di procedura civile).
 
L’istanza deve essere rivolta al Giudice delle successioni presso il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto.
Unitamente al ricorso occorre produrre:
 
- contributo unificato di € 98,00 (solo pagamento tramite PagoPA),
- diritti di cancelleria di € 27,00 (solo pagamento tramite PagoPA).
 
All'apposizione dei sigilli procede il Tribunale.
Per la conservazione delle cose sigillate il Giudice nomina un custode.
 
Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli, i medesimi soggetti legittimati a richiederla possono presentare istanza per la rimozione con ricorso depositato nello stesso fascicolo; la rimozione dei sigilli è ordinata dal Giudice con decreto.
Chiunque ha interesse può fare opposizione.