Esecutore Testamentario

Cos’è

La nomina dell’esecutore testamentario può essere fatta solo con l’atto di ultima volontà.

Con il testamento il “de cuius” può nominare uno o più esecutori testamentari e, per il caso in cui uno o tutti non accettino, può nominare altri in loro sostituzione.

Il testatore nel testamento può anche autorizzare l’esecutore a sostituire altri a se stesso, qualora egli non possa continuare nell’ufficio.

Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario.

La nomina di un esecutore testamentario può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell’erede, soprattutto quando l’interesse di quest’ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all’eredità o l’esistenza di obiettive difficoltà nell’esecuzione delle volontà del testatore.

L’attività dell’esecutore testamentario è libera, personale e gratuita.

L’esecutore testamentario provvederà ad eseguire le disposizioni di ultima volontà del defunto e ad amministrare la massa ereditaria prendendo possesso dei beni che ne fanno parte, compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti e consegnando all’erede, che ne faccia richiesta, quei beni che non sono necessari all’esercizio del suo ufficio.

Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all’eredità. Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

L'esecutore testamentario deve avere la piena capacità d'agire ed accettare (o rinunziare a) l'incarico davanti al Tribunale competente (ovvero il Tribunale dell’ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.

L'esecutore testamentario, una volta nominato ed accettato l'incarico, ha la rappresentanza processuale attiva e passiva dell'eredità, il potere e l'obbligo di amministrarla (con atti diretti a conservarla, a liquidarla e a gestirla) ed il correlato possesso dei beni ereditari.

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione, l'esecutore testamentario è tenuto a richiedere l'autorizzazione al Tribunale dell'aperta successione salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.

L’ufficio dell’esecutore testamentario è gratuito. Tuttavia il testatore può stabilire una retribuzione a carico dell’eredità; comunque tutte le spese fatte dall’esecutore testamentario nell’esercizio del suo ufficio sono a carico dell’eredità.

Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare o ad accettarla col beneficio d’inventario.

Normativa

Artt. 700 e segg. del codice civile. normattiva

Chi può richiedere

La nomina di esecutore può essere effettuata solo nel testamento (art. 700 c.c.). Il testatore può indicarvi il nominativo di uno o più esecutori testamentari, eventualmente scegliendoli anche tra gli eredi o legatari.

È ammessa anche la nomina di una persona giuridica, la quale dovrà avere la piena capacità di obbligarsi (ovvero, la piena capacità di agire) esattamente come è richiesto per le persone fisiche, pertanto non possono essere nominati esecutori testamentari minori, interdetti, inabilitati, minori emancipati.

Dove

L'accettazione della nomina di esecutore testamentario o la rinunzia alla stessa deve risultare da dichiarazione fatta nella cancelleria del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto al momento della morte e deve essere annotata nel registro delle successioni.

Per il Tribunale di Monza – Cancelleria della Volontaria Giurisdizione – Via De Amicis, 17 – 4° piano

Come si svolge

Documentazione richiesta (sia in caso di accettazione che di rifiuto dell’incarico):

  • fotocopia codice fiscale dell’accettante e del defunto;
  • fotocopia del documento di identità dell’accettante (fronte e retro);
  • certificato di morte in carta semplice;
  • copia autentica in bollo del verbale di pubblicazione del testamento olografo o attivazione di testamento pubblico;
  • n° 1 marca da 16,00 euro;

Documentazione richiesta solo in caso di accettazione dell’incarico:

  • versamento di 200,00 euro da effettuare contestualmente alla redazione dell’atto tramite modello F24 che si ritira presso la cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

N.B. La ricevuta di pagamento, senza la quale l’atto non è valido, deve essere immediatamente consegnata alla Cancelleria.

Con l’accettazione l’incaricato assume l’ufficio di esecutore testamentario.

La dichiarazione di accettazione della carica non può essere sottoposta a condizione o a termine, pur tuttavia, l'autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.

Effetti

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa. Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente per la gestione comune.

Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

Non è prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, che il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per un altro anno dall’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione di accettazione.

L’ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per altre cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

L’esecutore è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.

Rapporti con Istituti affini

L’eredità giacente è quel periodo di tempo che intercorre tra la morte della persona della cui eredità si tratta ("de cuius") e l'accettazione dell'erede (la quale, dunque, può non essere immediata).

In questo caso, per evitare che il patrimonio del defunto rimanga privo di tutela giuridica, l'istituto dell'eredità giacente prevede la nomina di un curatore da parte dell'autorità giudiziaria, con il compito di curare gli interessi dell'eredità fino al momento in cui questa venga accettata o, in mancanza di accettazione, sia devoluta allo Stato.

Il ricorso alla figura del curatore dell’eredità giacente si ritiene necessaria in caso di inerzia degli eredi ad appropriarsi dei beni caduti in successione.

È tuttavia necessario che ricorrano alcune condizioni:

  • che vi sia un chiamato all'eredità che, pur avendone diritto, non l'abbia ancora accettata;
  • che il chiamato non sia in possesso dei beni ereditari;
  • che sia stato nominato un curatore (tale nomina rappresenta l'inizio della giacenza).

Il curatore cessa dalle sue funzioni quando l`eredità viene accettata.

Nota bene

L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.

Costi

  • una marca da bollo da € 16,00

Per il ritiro delle copie del decreto è possibile consultare la seguente tabella: Importi del diritto di copia

Solo per l’esecutore che intende accettare l’incarico:

  • il giorno dell’atto occorre effettuare un versamento di € 200,00 a favore dell’ufficio delle entrate.

Tempi

Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel Registro delle Successioni. La cancelleria all’inoltro all' Ufficio del Registro Atti Giudiziari per la registrazione dell’atto.

Ad avvenuta registrazione dell’atto (mediamente entro sessanta giorni),si può chiedere la copia conforme dell’atto alla cancelleria. Nella giornata del lunedì dalle ore 12,00 alle ore 13,00.

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